FERIE RESIDUE E CASSA INTEGRAZIONE 

Lavoro: ferie non godute e cassa integrazione. Ecco le novità dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Nell’intraprendere la procedura dirichiesta per la cassa integrazionepuò sorgere l’interrogativo intorno alle ferie non godute; se, in sostanza, prima di essere sospeso dal lavoro, il lavoratore abbia il diritto di usufruire delle ferie maturate nel corso del lavoro, ma non godute. A questo proposito ilMinistero del Lavoro ha diffuso deichiarimenti soffermandosi su tre diversi punti della questione.

Diritto alle ferie

Il primo interrogativo sulla cassa integrazione e le ferie non godute riguarda il diritto di accedere alla cassa integrazione guadagniposticipando lo sfruttamento delle ferie annuali maturate.

Le direttive legate al diritto del lavoratore di godere di giorni di riposo è disciplinata dal codice civile, dall’art. 10 del D.Lgs. 66-2003 e dalla direttiva CE 88-2003. Quest’ultima, in particolare, non stabilisce che il godimento delle ferie debba necessarimente avvenire nell’anno di maturazione, ma impone che questo avvenga “secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. È possibile, in sostanza, rinviare due settimane di ferie maturate ai 18 mesi successivi la conclusione dell’anno di maturazione.

Ferie non godute e cassa integrazione

Il secondo chiarimento riguarda l’obbligo del datore di lavoro di concedere ai lavoratori, in seguito all’attivazione del periodo di Cig, le due settimane di ferie maturate nel corso dell’anno.

Secondo il codice civile è diritto dell’imprenditore stabilire il periodo dell’anno in cui il lavoratore può godere delle ferie maturate, tenendo conto delle esigenze dell’azienda. Diritto questo, che dovrebbe essere esercitato conbuona fede, prendendo in considerazione le esigenze di lavoratore e datore.

La Costituzione inoltre, stabilisce che, partendo dal dovere di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo feriale, sono ammesse deroghe in caso di esigenze aziendali eccezionali e imprevedibili supportate da oggettiva giustificazione. In tal senso, costituiscono adeguata motivazione casi di sospensione del lavoro più o meno protratta come maternità, infortunio, aspettativa, cassa integrazione.

DIFFERENZA TRA CASSA INTEGRAZIONE TOTALE  E PARZIALE  cioe’ dove l’ orario di lavoro viene ridotto

Per chiarire quest’aspetto il Ministero del Lavoro fa una distinzione tra la cassa integrazione totale e quella parziale, cioè che diminuisce le ore di lavoro del dipendente, ma non ne interrompe totalmente l’attività lavorativa.

NEL CASO DI SOSPENSIONE TOTALE DELL' ATTIVITA LAVORATIVA

Nel caso di sospensione totale dal lavoro, viene meno la necessità per il lavoratore digodere di ore di riposo psico-fisico cui è preordinato il diritto alle ferie. Il Ministero stabilisce, che in caso di totale cassa integrazione, le ferie maturate e non godute prima della sospensione del lavoro, siano posticipate alla ripresa dell’attività produttiva.

NEL CASO DI  SOSPENSIONE PARZIALE DELL' ATTIVITA LAVORATIVA 

Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia solamente ridotto, il differimento delle ferie maturate non è ammissibile, in quanto sono comunque in essere le condizioni che stanno alla base del diritto del lavoratore di godere di giorni di riposo.

Pagamento ferie non godute

Infine, il terzo punto si sofferma sull’eventualità di rilasciare un’autorizzazione al datore di lavoro, al fine di differire il pagamento dei contributi di previdenza sociale relativi alle ferie non godute. A questo proposito il Ministero del Lavoro rimanda direttamente all’Istituto nazionale di previdenza sociale.

L’INPS prevede che il termine per il pagamento delle ferie non godute sia di 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione delle ferie oppure quello stabilito dal contratto. In realtà l’INPS ammette anche casi particolariche comportano la sospensione dell’obbligo contributivo delle ferie non godute. Tra questi, casi di sospensione del rapporto lavorativo come malattia, maternità e cassa integrazione comportano la sospensione del calcolo dei 18 mesi entro cui deve avvenire il pagamento dei contributi. Il termine per tale adempimento inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.

 

 

 

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INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IN MERITO ALLA FRUIZIONE FERIE RESIDUE
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