RESIDENZA FISCALE AI TRASFERTISTI 

Residenza fiscale

Stabilire la propria residenza fiscale non sempre è scontato, soprattutto nel caso in cui quella fisica sia stata presa in un Paese estero: per evitare la doppia imposizione è dunque necessario determinare con certezza la residenza fiscale del contribuente.

Se il cittadino italiano ha spostato la propria dimora all’estero, occorre che egli provveda alla cancellazione dall’anagrafe tributaria e che contestualmente si iscriva all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

 

PER SPOSTARE LA RESIDENZA ALL’ESTERO ED EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

 COME SI DEVE FARE ?

A far luce sui casi più controversi è stata una sentenza dello scorso anno (n. 87/1/12) della Commissione Tributaria Regionale della Liguria: per determinare la residenza fiscale di un individuo è necessario far riferimento ai suoi legami personali prima che agli interessi economici, pur ribadendo la necessità di effettuare un esame cumulativo di tutti gli elementi.

Il caso in esame riguardava un soggetto iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) formalmente residente nel Principato di Monaco ma i cui interessi economici sono localizzati prevalentemente nel territorio italiano.

 

Fonti giuridiche

Sono sostanzialmente tre le fonti giuridiche che devono trovare accordo interpretativo sulla residenza fiscale: il diritto interno, quello convenzionale e l’AIRE.

 

PRIMA CONDIZIONE GIURIDICA

Il diritto interno (articolo 2, comma 2, del Tuir), nel determinare la residenza fiscale di un individuo che ha trasferito la propria residenza all’estero prende in considerazione l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, ildomicilio e la residenza e ritiene che la sola iscrizione all’AIRE non basti per escludere la residenza fiscale in Patria.

 

SECONDA CONDIZIONE GIURIDICA

Il diritto convenzionale ispirandosi all’articolo 4 del modello Ocse, applica “a cascata” una serie di regole cosiddette “tie breaker rules”, compreso il possesso di un’abitazione permanente, e il domicilio quale centro di affari e interessi.

 

TERZA CONDIZIONE GIURIDICA

Ci sono poi le norme Comunitarie, nei casi in cui queste possono essere applicabili. In questi casi intervengono le direttive del Consiglio 83/182/Cee e 83/183/Cee volte a favorire la libera circolazione dei privati, residenti comunitari, all’interno della allora Comunità, eliminando gli scogli fiscali che esistevano precedentemente.

Queste forniscono una definizione della residenza normale di un individuo: il luogo dove si permane per almeno sopra 183 giorni (184 giorni negli anni bisestili). all’anno, in considerazione dei legami personali e professionali.

 

ATTENZIONE AI LEGAMI PERSONALI

Viene però citato anche il caso in cui «una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri», in questo caso «si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale».

 

 

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